Il bello di internet è che ha i motori di ricerca. In ogni procedimento si citano richiami normativi, e lo stesso fanno gli atti "Po Valley Operation": ma cercandone i contenuti escono delle sorprese. Ho parafrasato il mitico "Faber" che in realtà parlava di valori più aulici ("Amore che vieni, Amore che vai") ma c'è un aspetto strano nella vicenda "Po Valley Operation" che nelle ultime ore sta gradualmente emergendo dalla nebbia come un iceberg: che già è insidioso perchè emerge dalla nebbia (vedi il Titanic) ed inoltre lo è ancora di più perchè ciò che è visibile è in realtà la minima parte. In sostanza, i comitati dell'Abruzzo ci segnalano che stanno cambiando le regole del gioco. E' in iter parlamentare una nuova Legge che cambia la procedura autorizzativa, rendendo meno pregnante il ruolo di Regione e Comuni. Stiamo lavorandoci sopra con l'aiuto di legali. Per ora, in modo molto oggettivo, riporto semplicemente gli articoli di Legge citati nelle richieste della "Po Valley Operation" e la nuova formulazione come voluta dalla Legge in itinere.
Iniziate a leggerli. Sono fatti, non parole. La Legge è stata approvata alla Camera, indi trasmessa al Senato che l'ha approvata con modificazioni il 14 maggio 2009 ed ora tornerà alla Camera per l'approvazione definiva: durante il ping pong legislativo è scaduta la proroga a "Po Valley": ora ne è stata concessa un'altra, di 16 mesi: è un caso? Nelle prossime ore cercheremo di interpretarne i contenuti.
Legge in vigore (Legge "Marzano" 239/2004):
"Articolo 1, commi:
77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princípi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.
82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica.
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente".
Legge in itinere (1441/2008 che al Senato ha preso il numero 1195/2009)http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32711.htm:
"19. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
80. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
81. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
82. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà».
20. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 19 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell’intesa da parte della regione competente".
sabato 16 maggio 2009
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