domenica 21 giugno 2009

Martedì 23 giugno 2009, ore 10: l'ora della verità

Si possono fare promesse, distinguo, precisazioni, comunicati stampa. Ma alla fine quel che conta sono gli atti deliberativi: dai Comuni, alla Provincia, alla Regione, alla Camera, al Senato, al Governo. La maggior parte dei Comuni interessati dalla richiesta della "Po Valley" hanno recentemente espresso una nuova delibera contraria all'autorizzazione a ricercare idrocarburi. Qualcuno (Missaglia per esempio) non l'ha fatto dicendo che per loro vale ancora la delibera presa nel 1999 contro l'ENI (anche se era Sindaco Marta Casiraghi che oggi si è dichiarata favorevole alle ricerche petrolifere nel Parco...)

Ora è la volta della Camera dei Deputati: tocca a lei prendere atti deliberativi.
Cerco di aiutarvi a districarvi nella palude legislativa.

La seduta è convocata per martedì 23 giugno 2009 alle ore 10; ecco l'ordine del giorno:
http://www.camera.it/organiparlamentarism/241/5335/ordinedelgiorno.asp?seduta=seduta
Il disegno di legge 1441 è quello già noto che modifica i procedimenti autorizzativi rispetto alla ricerca degli idrocaburi, come già presentato in questo post:
http://noalpozzo.blogspot.com/2009/05/legge-che-va-legge-che-viene-un-caso.html
Questa è la scheda del provvedimento:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=1441-ter-B

C'è stata la discussione in Commissione, sono stati presentati degli emendamenti, in particolare ai commi che più ci interessano che sono questi:
"78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
80. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica".

Questo l'emendamento presentato dagli onorevoli Margiotta e Codurelli:
"Al comma 32, dopo il capoverso 80, aggiungere il seguente: 80-bis. Il permesso di cui al comma 79 e l'autorizzazione di cui al comma 80 sono rilasciati previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio" 27. 58. Margiotta, Codurelli.

Tutti gli altri emendamenti li trovate qui:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/200906/0616/html/10//allegato.htm#123n1

Qui sono invece solo gli emendamenti approvati:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200906/0618/html/10/&pagpro=28n1&all=on&commis=10
Quello che più ci interessa, riportato sopra, è stato bocciato.

La Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole con questa osservazione:
"ai fini di una chiara ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 32 del medesimo articolo 27, che l'attività di prospezione in terraferma è in ogni caso sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da espletare nell'ambito del procedimento di cui al comma 77; resta inteso che le attività di cui al comma 81 di prospezione a mare effettuate all'interno di aree marine protette restano sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale; valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 82-ter, la necessità del parere degli enti locali interessati ai fini del rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nell'ambito dell'apposito procedimento unico ivi previsto".

Le altre Commissioni non hanno espresso ulteriori proposte modificative.

Ora il testo arriva alla Camera per la terza lettura ed è identico a quello approvato dal Senato salvo alcuni emendamenti approvati in Commissione. Vedremo martedì cosa succederà ad eventuali emendamenti proposti direttamente durante la seduta. Vi rimando al comunicato dell'On. Codurelli che trovate nel post qui sopra.

1 commento:

  1. Questa norma è ANTICOSTITUZIONALE a tal proposito si legga l'art. 117 della Costituzione ( quando parla di materie di legislazione concorrente ); non sono un costituzionalista ma so ancora leggere !!!!
    Quindi qualora, malauguratamente questa norma dovesse passare e gli emendamenti bocciati, SARA' NECESSARIO CHE GLI ENTI LOCALI IMPUGNINO LA LEGGE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
    SinceraMente, dall'Abruzzo, salute a tutti !!!!

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