E' ripresa la votazione sulla nuova Legge che disciplina la ricerca degli idrocarburi alla Camera dei Deputati. L'articolo che parla delle nuove norme, il numero 27, è stato ieri accantonato per essere discusso in coda. Su questo post che apriamo nella mattinata del 25 giugno 2009, avremo gli aggiornamenti della giornata in diretta da Roma.
Gli articoli sono ulteriormente rinviati e saranno discussi nei prossimi giorni, si veda il comunicato stampa dell'On. Codurelli riportato qui sopra.
Intanto riportiamo di seguito il testo della Legge ed i relativi emendamenti.
Testo:
"32. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
82. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà».
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.
82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia».
33. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 32 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente".
Ecco gli emendamenti presentati:
Al comma 32, sopprimere i capoversi 79, 80 e 81. 27. 32. (ex 27. 13.)
Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari (IDV).
Al comma 32, capoverso 79, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni statali interessate aggiungere le seguenti: previo parere favorevole della regione e sentiti gli enti locali.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: e ogni altra operazione aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, 27. 33. (ex 27. 33.)
Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari (IDV).
Al comma 32, capoverso 80, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale aggiungere le seguenti: , previo consenso della regione e parere degli enti locali interessati. 27. 34. (ex 27. 34.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari (IDV).
Al comma 32, capoverso 80, sostituire le parole: dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente con le seguenti: dell'amministrazione regionale interessata. 27. 35. (ex 27. 15.)
Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari (IDV).
Al comma 32, dopo il capoverso 80, aggiungere il seguente:
80-bis. Il permesso di cui al comma 79 e l'autorizzazione di cui al comma 80 sono rilasciati previa acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio 27. 36. (ex 27. 58.) Margiotta, Codurelli (PD).
Al comma 32, sostituire il capoverso 81 con il seguente:
81. Ferma restando l'eventuale applicazione delle norme di tutela ambientale, paesaggistica o storico artistica più restrittive, le attività di prospezione di cui al comma 79 sono in ogni caso sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 27. 37.
(ex 27. 59.) Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti (PD).
Al comma 32, capoverso 82-ter, sopprimere il secondo periodo. 27. 38. (ex 27. 17.)
Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari (IDV).
Al comma 32, capoverso 82-ter, secondo periodo, sostituire le parole: significativi e permanenti con le seguenti: significativi o permanenti. 27. 39. (ex 27. 18.) Monai, Cimadoro, Borghesi, Piffari (IDV).
Al comma 32, dopo il capoverso 82-ter, aggiungere il seguente:
82-ter.1. La concessione di cui al comma 82-ter è rilasciata previo acquisizione del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio. 27. 40. (ex 27. 60.)
Margiotta, Codurelli (PD).
Al comma 32, capoverso 82-sexies, dopo le parole: sono soggette aggiungere le seguenti: , previa valutazione di impatto ambientale, 27. 41. (ex 27. 19.)
Monai, Cimadoro, Borghesi, Scilipoti, Piffari (IDV).
giovedì 25 giugno 2009
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